Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)
Art. 5Importo minimo e limitazione
1 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.
2 Tale importo minimo non riguarda l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né i diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.
3 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
4 L’assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l’importo più elevato fra gli importi seguenti:
a.
l’importo della prestazione di libero passaggio, iscritto all’età di 50 anni, sommato con i rimborsi effettuati dopo i 50 anni, meno l’importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni, impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d’abitazioni;
b.
la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d’abitazioni.