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Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)
Art. 6aLimitazione del versamento in caso di copertura insufficiente 6
1 Sempre che il regolamento lo preveda, in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell’importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.
2 La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. L’istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all’entità della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato.
6 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).