Ordinanza
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Art. 7 Rimborso
1 L’importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.7 2 Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso dev’essere effettuato in una rata unica. 3 L’istituto di previdenza deve attestare all’assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull’apposito modulo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5017). |