Ordinanza
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Art. 8 Limitazione
1 Per l’assicurato che non ha ancora compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio si limita alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno. 2 Per l’assicurato che ha compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno la prestazione di libero passaggio è disciplinato per analogia dall’articolo 5 capoverso 4. |