il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell’altro coniuge o dell’altro partner registrato (art. 22 e 22d della legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio).
2 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l’istituto di previdenza deve garantire l’importo corrispondente.
3 Se l’assicurato cambia istituto di previdenza, il precedente istituto deve comunicare al creditore pignoratizio a chi ed in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio.
8 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).