Ordinanza
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Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:
2 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato. 3 Non è consentito impiegare formazioni di reclute. |