Ordinanza
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Art. 1 Scopo e oggetto 2
(art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) 1 La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale). 2 Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |