Ordinanza
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Art. 10 Disposizione transitoria concernente il personale addetto al servizio di volo civile
1 I piloti civili di trasporto del Servizio di trasporto aereo della Confederazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers38 e i membri del personale addetto al servizio di volo civile dell’Ufficio federale dell’aviazione civile ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera c OPers che all’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 50° ma non ancora il 55° anno di età ricevono per ogni anno di servizio presso il servizio di volo civile un trentesimo dell’ultimo stipendio annuo. Gli anni di servizio di volo civile iniziati sono arrotondati all’anno intero. 2 Gli impiegati ai sensi del capoverso 1 che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età ricevono l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers che avrebbero ricevuto in caso di pensionamento al compimento del 62° anno di età. Essi ricevono inoltre la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers che il datore di lavoro avrebbe assunto all’inizio della rendita di vecchiaia. 3 Per stabilire l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers è determinante l’ultimo stipendio annuo. La quota del datore di lavoro alla rendita transitoria è determinata secondo le disposizioni regolamentari vigenti. 4 L’indennità e la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi del capoverso 2 sono rimunerate per il numero di anni compreso tra il compimento del 62° anno di età e l’età dell’avente diritto all’entrata in vigore della presente ordinanza. È determinante in merito il saggio di interesse valido per le obbligazioni della Confederazione. Gli anni iniziati sono arrotondati al prossimo anno intero. 5 Ove dopo il pagamento dell’indennità assuma volontariamente un’altra funzione all’infuori del servizio di volo civile oppure ne dia la disdetta, l’impiegato ai sensi del capoverso 2 deve rimborsare un settimo dell’indennità per ogni anno mancante fino al compimento del 62° anno di età. 6 Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono versate fino al 31 luglio 2013. 38 RU 2007 2871 |