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Art. 14 Requisiti per il personale degli impianti di balneazione accessibili al pubblico
1 In ogni impianto di balneazione accessibile al pubblico deve esserci almeno un dipendente che dispone dell’autorizzazione prevista dall’ordinanza del DFI del 28 giugno 200515 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua negli impianti di balneazione accessibili al pubblico, ad eccezione degli impianti di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua. 2 e 3 …16 16 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2287). |