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Art. 16 Disposizioni transitorie
1 L’acqua potabile che ha un contenuto di arsenico da 10 o 50 µg/l o di uranio superiore a 30 µg/l può essere fornita al consumatore fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto vigente. 2 Se i requisiti microbiologici per l’acqua di impianti per balneazione e per docce possono essere rispettati solo con un risanamento edile, questo deve essere realizzato entro il 30 aprile 2027. In tal caso i presenti requisiti non si applicano in questo periodo; tutte le altre misure previste dalla presente ordinanza devono invece essere prese al fine di garantire la protezione della salute. |