Ordinanza
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Art. 12 Controllo di cose
1 Le persone fermate possono essere obbligate a presentare le cose portate con sé e a aprire i contenitori e i veicoli. 2 I contenitori e i veicoli possono essere perquisiti se sussiste il sospetto che in essi si trovino oggetti sottoposti a sequestro. 3 I contenitori e i veicoli delle persone che chiedono l’accesso a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisiti senza che esista il presupposto di cui al capoverso 2. |