Ordinanza
|
|
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi.3 2 Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo.4 3 Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie.5 4 Non è applicabile:
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). 6Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 7Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791). 8Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141). |
