Ordinanza
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Art. 10
1 L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:17
2 L’accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l’UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite. 3 ...21 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). 18 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). 19 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). 20 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). 21 Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). |
