Ordinanza
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Art. 15 Determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro
1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) determina i sussidi forfetari e i supplementi ai sensi delle sezioni 2 e 3. Le cerchie interessate devono essere previamente sentite nell’ambito di un’indagine conoscitiva secondo l’articolo 10 della legge del 18 marzo 200523 sulla consultazione. 2 Il DFGP esamina periodicamente i sussidi forfetari e i supplementi fissati e, d’intesa con il DFF, li adegua. Nel frattempo l’UFG li adatta annualmente in funzione dell’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni. 3 Nel singolo caso, l’UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d’ampliamento o di trasformazione, adatta i costi riconosciuti al rincaro secondo le proprie direttive (art. 13 cpv. 4).24 24 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5023). |
