Ordinanza
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Art. 17 Sussidi forfetari per singolo posto
1 Il DFGP fissa un sussidio forfetario per singolo posto «istituto d’educazione». 2 Per i settori determinanti dell’istituto i sussidi forfetari sono stabiliti in franchi, per superficie computabile massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi istituti di riferimento. 3 Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dell’istituto tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per i supplementi, esclusi quelli per gli alloggi del personale e per la palestra. 4 In caso di costruzione di un nuovo istituto i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti. |
