Ordinanza
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Art. 18 Supplementi e riduzioni
1 Il DFGP fissa supplementi per:
2 In caso di trasformazione i sussidi forfetari per singolo posto incluso un eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d’intervento e la quota oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi riconosciuti. 3 In caso di istituti d’educazione, che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall’articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza non riconosciuti (art. 1 cpv. 2 lett. i e art. 4 cpv. 3 LPPM). 25 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725). |
