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Art. 2 Organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività
1 L’organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. 2 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l’adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. 3 La CENAL adotta i necessari provvedimenti d’urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). 4 L’organizzazione d’intervento può avvalersi dei seguenti organi:
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