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Art. 49 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e sistema nazionale di analisi integrata della situazione
1 L’UFPP mette a disposizione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione i terminali per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e per il sistema nazionale di analisi integrata della situazione. 2 Decide in merito all’autorizzazione di ubicazioni che la Confederazione e terzi intendono collegare alla rete di dati sicura. Autorizza il collegamento alla rete nei limiti delle possibilità tecniche e nella misura in cui sono utili alla protezione della popolazione. 3 I Cantoni devono provvedere all’allacciamento e alla gestione di almeno un’ubicazione. |