|
Art. 3 Registrazione
1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).6 2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:
3 L’UFAG10 tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati. 5 RS 817.0 6 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 9 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 10 Nuova espressione giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |