Ordinanza del DDPS
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Art. 6 Direzione
1 Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell’allegato 2. 2 Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S.9 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119). |