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Art. 1 Zona d’impatto territoriale
1 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d’impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:
2 Nell’ambito delle convenzioni di programma, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può inserire nella zona d’impatto territoriale anche parti degli agglomerati di cui al capoverso 1 lettera a nonché dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b, se:
3 Nell’ambito delle convenzioni di programma, la SECO può inserire nella zona d’impatto territoriale anche singoli Comuni se lo ritiene opportuno per realizzare un progetto concreto. L’ammissione di un Comune vale soltanto fino al termine del progetto in questione. 4 Le proposte di estensione della zona d’impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma d’attuazione.6 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). 4 www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). |