|
Art. 2a Contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali 7
1 In base all’articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale, si applicano i seguenti criteri:
2 L’importo massimo dei contributi a fondo perso per la promozione di progetti infrastrutturali è di 50 000 franchi, tenuto conto del rincaro. A ciò si aggiungono fondi cantonali equivalenti e mezzi propri adeguati del gestore del progetto. Il budget complessivo per un progetto di questo tipo è di al massimo 700 000 franchi. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 102). |