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Art. 3 Conteggio
1 I Cantoni presentano alla SECO, all’inizio di ogni anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti. 2 Gli ammortamenti, i pagamenti degli interessi e le prestazioni di garanzia di terzi provenienti dai mutui concessi durante un anno, nonché le garanzie che i Cantoni devono fornire in questo periodo secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale devono essere versati annualmente nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione. |
