|
Art. 4 Vigilanza finanziaria
1 La vigilanza finanziaria è garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze. 2 I dettagli relativi alla vigilanza finanziaria sono disciplinati nelle convenzioni di programma con i Cantoni d’intesa con il Controllo federale delle finanze e i Servizi cantonali di controllo delle finanze. |