Ordinanza
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Art. 18 Limiti di sostanza
1 La riduzione dell’interesse sul mutuo è accordata se l’alloggio è occupato da una o due persone maggiorenni, la cui sostanza totale, previa deduzione dei debiti comprovati, non supera 144 000 franchi. 2 Per le economie domestiche con più di due persone maggiorenni, il limite di sostanza è aumentato di 40 000 franchi per persona supplementare. 3 Il limite di sostanza è aumentato di 16 900 franchi per ogni figlio minorenne. 4 Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di sostanza è aumentato del 10 per cento. 5 I limiti fissati nei capoversi 1–3 sono aumentati del 25 per cento:
6 Il DEFR può adeguare i limiti di sostanza alla situazione economica e all’evoluzione generale dei redditi. |