Ordinanza
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Art. 21 Soppressione della riduzione di interessi
1 La riduzione dell’interesse sul mutuo è soppressa se:
2 Se la riduzione è soppressa, il proprietario o il titolare del diritto di superficie deve pagare interessi sul mutuo a decorrere dall’inizio dell’anno seguente. Egli può adeguare in modo corrispondente la pigione. 3 La riduzione è soppressa per gli alloggi che restano vacanti più di tre mesi. Sono eccettuati i casi di rigore. 4 Il proprietario o il titolare del diritto di superficie è tenuto a presentare all’Ufficio federale un conteggio annuo delle riduzioni di interessi chieste. |