Ordinanza
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Art. 22 Fideiussione
1 L’Ufficio federale può garantire mediante fideiussione mutui ipotecari di grado posteriore accordati dalle banche o da altri adeguati istituti di credito a concorrenza del 65–90 per cento dei costi di investimento. 2 La fideiussione dell’Ufficio federale è accordata sottoforma di fideiussione semplice secondo l’articolo 495 capoverso 3 CO5. 3 La responsabilità è retta dall’articolo 499 CO. 5 RS 220 |