Ordinanza
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Art. 25 Realizzazione forzata
1 La realizzazione forzata di un immobile oggetto di un aiuto federale è retta dalla legge federale dell’11 aprile 18896 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). 2 Dopo la chiusura della procedura di realizzazione forzata, l’aiuto federale termina e la menzione di restrizione della proprietà iscritta nel registro fondiario è cancellata. 6 RS 281.1 |