Ordinanza
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Art. 3 Rinnovo di alloggi esistenti
1 Gli investimenti devono produrre un plusvalore ragionevole. 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2 fissa un importo minimo d’investimento. 2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |