Ordinanza
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Art. 40 Obbligo di revisione 12
1 L’obbligo di revisione è disciplinato dal CO13. 2 Le organizzazioni mantello e le centrali di emissione sono tenute a far eseguire in ogni caso una revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO. 3 L’Ufficio federale esige una revisione limitata di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni, che nell’ambito dell’articolo 727a CO hanno rinunciato a una revisione. La revisione deve essere effettuata da una persona indipendente munita di un’omologazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. 4 Se un’organizzazione ai sensi del capoverso 3 dispone al massimo di 30 alloggi che beneficiano dell’aiuto federale, l’Ufficio federale può autorizzare un controllo sommario del conto annuale conformemente alle disposizioni dell’Ufficio stesso, se la persona esaminante dispone delle conoscenze necessarie. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7125). 13 RS 220 |