Ordinanza
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Art. 41a Gestione dei rischi 16
1 Le centrali di emissione predispongono ogni anno un controllo della solvibilità per verificare la capacità di pagamento degli interessi e di rimborso di tutti i committenti della costruzione di utilità pubblica che hanno ottenuto un mutuo finanziato mediante prestiti in obbligazioni garantiti da fideiussioni. La verifica è effettuata da una persona indipendente abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. 2 I committenti della costruzione di utilità pubblica presentano alle centrali di emissione almeno una volta ogni quadriennio un rapporto per ogni oggetto di pegno per il quale è stato concesso un mutuo finanziato mediante prestiti in obbligazioni garantiti da fideiussioni. Il rapporto comprende in particolare:
3 Le centrali di emissione redigono un resoconto annuale degli eventuali rischi. 4 In presenza di dubbi sulla capacità di pagamento degli interessi o di rimborso di un committente della costruzione di utilità pubblica le centrali di emissione informano senza indugio l’Ufficio federale. 5 L’Ufficio federale adotta le misure necessarie per proteggere gli interessi finanziari della Confederazione. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 2 sett. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3797). |