Ordinanza
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Art. 42 Fideiussione al regresso
1 La fideiussione al regresso dell’Ufficio federale è accordata sotto forma di fideiussione solidale conformemente all’articolo 496 CO17. 2 La fideiussione al regresso garantisce almeno il 70 per cento del diritto di regresso degli istituti di fideiussione ipotecaria nei confronti del debitore principale. 3 Una fideiussione al regresso è concessa se il proprietario finanzia con capitale proprio almeno il 10 per cento dei costi di investimento o delle spese di rinnovo. 17 RS 220 |