Ordinanza
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Art. 49
1 L’Ufficio può raccogliere presso i richiedenti e i beneficiari ed elaborare tutti i dati necessari per verificare se vi è un diritto all’aiuto federale, per fare una valutazione scientifica delle misure prese in virtù della legge e per promuovere la ricerca. 2 Può segnatamente raccogliere e trattare dati concernenti:
3 L’Ufficio federale prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere contro gli abusi i dati raccolti. 4 Senza l’accordo scritto delle persone interessate, l’Ufficio federale può comunicare i dati personali a terzi (art. 50 cpv. 2 LPrA) soltanto se:
5 I dati concernenti il reddito e la sostanza possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo. 6 L’Ufficio federale può trasmettere a terzi i dati personali degni di particolare protezione soltanto con l’accordo delle persone interessate. 7 I dati personali raccolti sono distrutti al più tardi alla scadenza dell’aiuto federale purché non vi sia un obbligo legale di archiviazione. |