Ordinanza
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Art. 50 Iscrizione a registro fondiario
Se è domandato l’aiuto federale per l’acquisto di alloggi, l’iscrizione a registro fondiario può essere effettuata soltanto quando l’ufficio competente lo ha accordato. Eccezionalmente, l’iscrizione può essere anticipata quando il servizio competente l’autorizza per scritto. |