Ordinanza
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Art. 53 Spese supplementari
1 I beneficiari dell’aiuto federale sono tenuti ad annunciare immediatamente al servizio competente le spese supplementari. 2 Le spese supplementari possono essere prese in considerazione soltanto se sono imputabili a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altre cause a cui non può essere posto rimedio. |