Ordinanza
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Art. 55 Versamento del mutuo
1 Prima del versamento del mutuo, la menzione di restrizione di diritto pubblico della proprietà deve essere iscritta nel registro fondiario e il mutuo deve essere garantito con pegno immobiliare. 2 Nella costruzione di alloggi in locazione, su domanda del mutuatario, può essere versato il 70 per cento al massimo del mutuo assegnato, appena la costruzione grezza è terminata, presa in consegna dall’autorità edilizia e assicurata contro gli incendi e il committente della costruzione ha pagato le fatture dei lavori effettuati o garantito il loro ammontare. Il 30 per cento restante è versato quando il conteggio è stato approvato. Il credito di costruzione deve in seguito essere immediatamente consolidato. 3 Per il rinnovo di alloggi in locazione, su domanda del mutuatario, può essere versato il 70 per cento al massimo del mutuo assegnato, appena i lavori sono terminati o il committente della costruzione ha pagato le fatture dei lavori effettuati o garantito il loro ammontare. Il 30 per cento restante è versato quando il conteggio è stato approvato. Il credito di costruzione deve in seguito essere immediatamente consolidato. 4 Per la costruzione, l’acquisizione o il rinnovo di alloggi in proprietà per uso proprio, il mutuo è versato quando il conteggio è approvato. |