Ordinanza
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Art. 6 Numero degli alloggi che beneficiano della promozione
1 L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) determina il numero degli alloggi che beneficiano della promozione in un immobile. 2 Nei grandi edifici di abitazione, i mutui sono accordati soltanto per una parte degli alloggi. 3 Durante il periodo in cui viene accordato l’aiuto federale, la riduzione degli interessi può essere trasferita da un alloggio all’altro. |