Ordinanza del DFI
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Art. 4b
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:
28 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 29 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 30 Il documento può essere consultato allʼindirizzo: 31 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 32 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif (disponibile in tedesco e francese). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). 34 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo www.ufsp.ch/rif (disponibile in tedesco e francese) 35 Il documento può essere consultato allʼindirizzo: |
