Art. 7 Definizione delle cure
1 Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8, previa prescrizione o mandato medico: - a.
- da infermieri (art. 49 OAMal);
- b.
- da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);
- c.
- in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199450 sull’assicurazione malattie; LAMal).51
2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: - a.52
- valutazione, consigli e coordinamento:53
- 1.54
- valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari,
- 2.
- consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l’effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l’impiego d’apparecchi medici come pure i controlli necessari,
- 3.55
- coordinamento dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;
- b.
- esami e cure:
- 1.
- controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
- 2.
- test semplice dello zucchero nel sangue e nell’urina,
- 3.
- prelievo di materiale per esame di laboratorio,
- 4.
- provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione),
- 5.
- posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive,
- 6.
- cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale,
- 7.56
- preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle attività associate,
- 8.
- somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive,
- 9.
- sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d’apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico,
- 10.
- lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici,
- 11.
- cure in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d’incontinenza,
- 12.
- assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d’impacchi, cataplasmi e fango,
- 13.57
- assistenza per l’applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l’esercizio di strategie d’intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti,
- 14.58
- sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri;
- c.
- cure di base:
- 1.
- cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo,
- 2.59
- provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l’elaborazione e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all’incoraggiamento di contatti sociali e l’assistenza nell’ambito dell’aiuto all’orientamento e dell’applicazione di misure di sicurezza.
2bis Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti;
- b.
- la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.60
2ter Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura. Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.61 3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a–c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell’ospedale.62 50 RS 832.10 51 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 35276849n. I). 52 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). 53 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). 54 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). 55 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). 56 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). 57 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). 58 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). 59 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769). 60 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). 61 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I). 62Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
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