Ordinanza del DFI
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Art. 9b79
1 I dietisti o le organizzazioni di dietetica ai sensi degli articoli 46, 50a e 52b OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:80
2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni. 3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell’assicurazione. 79 Originario art. 9a. 80 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20125829). 81 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528). 82 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). 83 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 5329). |
