Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1

del 29 settembre 1995 (Stato 1° febbraio 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).


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Art. 34h Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: portata e momento della riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna 226

1 Se dal rie­sa­me trien­na­le del­le con­di­zio­ni di am­mis­sio­ne ri­sul­ta una ri­du­zio­ne di prez­zo, il tas­so di ri­du­zio­ne cal­co­la­to è ap­pli­ca­to ai prez­zi di fab­bri­ca per la con­se­gna di tut­te le for­me di com­mer­cio del­la me­de­si­ma so­stan­za at­ti­va.

2 L’UF­SP ri­du­ce il prez­zo di fab­bri­ca per la con­se­gna dei me­di­ca­men­ti con ef­fet­to dal 1° di­cem­bre dell’an­no del rie­sa­me.227

226 In­tro­dot­to dal n. I del­lʼO del DFI del 29 apr. 2015, in vi­go­re dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Ve­di an­che le di­sp. trans. di det­ta mod. al­la fi­ne del pre­sen­te te­sto.

227 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­lʼO del DFI del 1° feb. 2017, in vi­go­re dal 1° mar. 2017 (RU 2017633).

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