Ordinanza del DFI
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Art. 35 Misura straordinaria per contenere l’aumento dei costi 228
Aumenti dei prezzi secondo l’articolo 67 capoverso 2 OAMal sono esclusi. In via eccezionale l’UFSP può concedere aumenti dei prezzi se occorre garantire il fabbisogno in cure per la popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche. 228 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2020 6327; 2021 885). |