Ordinanza del DFI
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Art. 8c Procedura di controllo 77
La procedura di controllo serve a verificare la valutazione dei bisogni e a controllare il valore terapeutico e l’economicità delle prestazioni dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b. Se la valutazione dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia (art. 57 LAMal78) può verificarla. Se prevede meno di 60 ore per trimestre, il medico di fiducia effettua sistematiche verifiche per campionatura. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori possono concordare ulteriori disciplinamenti della procedura di controllo. 77 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). 78 RS 832.10 |