Ordinanza del DFI
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Art. 15 Consulenza per l’allattamento
1 La consulenza per l’allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal145) è assunta dall’assicurazione se dispensata da una levatrice, un’organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.146 2 La rimunerazione è limitata a tre sedute. 145 RS 832.10 146 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). |