Ordinanza del DFI
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Art. 24 Entità della rimunerazione 176
1 Gli importi massimi della rimunerazione sono fissati nell’allegato 2 in funzione della denominazione dei prodotti. 2 Se per prodotti che possono essere utilizzati sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a sia secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b è stato fissato nell’elenco, oltre all’importo massimo della rimunerazione secondo il capoverso 1, un importo massimo della rimunerazione ridotto, quest’ultimo si applica per la rimunerazione dei prodotti che:
3 L’assicurazione assume i costi solo fino all’importo massimo della rimunerazione applicabile secondo il capoverso 1 o 2. Se il prezzo di un prodotto supera tale importo massimo della rimunerazione, la differenza è a carico dell’assicurato. 4 L’ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati. 5 L’assicurazione assume i costi, nei limiti dell’importo massimo della rimunerazione applicabile conformemente al capoverso 1 o 2, soltanto per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l’assicurazione assume i costi d’adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell’elenco. I costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio. 6 Gli assicuratori possono convenire tariffe secondo l’articolo 46 LAMal177 con il personale infermieristico, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e le case di cura per i mezzi e gli apparecchi che figurano nell’elenco. In questo caso, la rimunerazione per i fornitori di prestazioni che hanno aderito alla convenzione tariffale è stabilita in funzione di tale convenzione. 176 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021347). 177 RS 832.10 |