1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:
- a.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 76.90 franchi all’ora;
- b.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 63.00 franchi all’ora;
- c.
- per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 52.60 franchi all’ora.67
2 Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.
3 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c, l’assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:
- a.
- per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.60 franchi;
- b.
- per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 19.20 franchi;
- c.
- per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 28.80 franchi;
- d.
- per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 38.40 franchi;
- e.
- per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 48.00 franchi;
- f.
- per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 57.60 franchi;
- g.
- per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 67.20 franchi;
- h.
- per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 76.80 franchi;
- i.
- per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 86.40 franchi;
- j.
- per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 96.00 franchi;
- k.
- per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 105.60 franchi;
- l.
- per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 115.20 franchi.68
4 Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all’articolo 7 capoverso 2ter, l’assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.
66 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 35276849n. I).
67 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).
68 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145).