Ordinanza del DFI
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Art. 8a Valutazione dei bisogni 74
1 I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, necessarie per attuare la prescrizione o il mandato medico di cui all’articolo 8 (valutazione dei bisogni), sono valutati da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere trasmesso immediatamente per informazione al medico che ha emesso la prescrizione o il mandato. 2 Per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, che sono necessarie secondo la valutazione dei bisogni, occorre l’esplicito consenso del medico. Se quest’ultimo non accorda esplicitamente il consenso, occorre effettuare una nuova valutazione dei bisogni. La nuova valutazione dei bisogni avviene con il coinvolgimento del medico qualora quest’ultimo lo ritenga necessario. 3 La valutazione dei bisogni comprende anche l’analisi dello stato generale del paziente e dell’ambiente in cui vive. 4 Essa si basa su criteri uniformi. Il risultato è registrato in un formulario uniforme elaborato congiuntamente dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori. Nel formulario deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. 5 Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni deve consentire la registrazione di dati sugli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f LAMal75 per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni. 6 L’assicuratore può esigere che gli siano comunicati gli elementi della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2. 7 Dopo una proroga o un rinnovo di un mandato medico o di una prescrizione medica, è necessaria una nuova valutazione dei bisogni. 74Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 2 lug. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2145). Vedi anche la disp. fin. mod. 2 lug. 2019 alla fine del presente testo. 75 RS 832.10 |