Ordinanza del DFI
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Art. 9b82
1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:83
2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni. 3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all’assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell’assicurazione. 82 Originario art. 9a. 83 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 440). 84 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528). 85 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). 86 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU2013 5329). |