Ordinanza del DFI
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Art. 12b Misure di profilassi di malattie 108
L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:
108 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839). 109 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393). 110 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 111 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 20112669). 112 I doc. possono essere consultati allʼindirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e dʼesecuzione> Diritto applicabile > Documenti di riferimento. 113 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 12 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3553). 114 Introdotta dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 392). 115 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369). 116 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif. 117 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 2 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 369). 118 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif. |