Ordinanza del DFI
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Art. 12d Misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio 122
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:
2 Se per l’attribuzione a un gruppo a rischio è presupposto un determinato grado di parentela con una o più persone malate, questo grado di parentela deve essere accertato in base a dati anamnestici in senso medico-biologico.133 122 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076839). 123 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 16 gen. 2019, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 439). 124 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 125 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197). 126 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 30 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6327). 127 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch/rif 128 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 129 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 130 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 131 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487). 132 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537). 133 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197). |